PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) verificare l'operato degli organi di vertice della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Lega nazionale professionisti, della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Covisoc) e dell'Associazione italiana arbitri (AIA) in relazione ai rispettivi interventi per assicurare, nei limiti delle proprie competenze, la regolare ammissione delle squadre ai campionati di calcio di serie A e di serie B e il corretto svolgimento dei campionati stessi negli ultimi dieci anni;

          b) individuare eventuali singoli comportamenti illeciti di dirigenti societari e sportivi, di giocatori e di arbitri idonei a turbare il regolare andamento delle competizioni sportive e quindi a condizionare i concorsi pronostici a danno dell'erario e degli scommettitori, e accertare se tali comportamenti abbiano prodotto vantaggi economici diretti o indiretti in favore di singoli o di società, con particolare attenzione alle società quotate in borsa;

          c) formulare proposte per l'adozione di misure di natura legislativa, amministrativa, regolamentare e tecnica idonee a contrastare i fenomeni illeciti eventualmente individuati.

 

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Art. 3.

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
      2. I Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, nominano il presidente della Commissione al di fuori dei suoi componenti.
      3. Nella prima seduta la Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sui risultati dell'attività svolta.

Art. 4.

            1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del presente comma sono coperti da segreto.
      4. I componenti la Commissione, i funzionari di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
      5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

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Art. 5.

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.